Ci è stato richiesto un parere sul seguente caso: Tizio il 27 aprile 2024, al prezzo concordato di euro 24.000, ha acquistato un autovettura nuova; il 2 marzo 2026 l’autovettura si è fermata ed è stata trasportata con il carro attrezzi nell’officina del venditore; dopo alcuni giorni il venditore ha messo a disposizione di Tizio un’auto sostitutiva facendosi carico delle spese di noleggio; poichè a distanza di oltre tre mesi, la riparazione dell’autovettura non è stata effettuata e si sconoscono i tempi necessari per la riparazione, Tizio si è rivolto ad un legale rivendicando il suo diritto di ottenere in via definitiva e in proprietà, una autovettura nuova uguale a quella in precedenza acquistata in sostituzione di quella in fermo tecnico.
Riteniamo che nel caso esposto Tizio, cui è stata concessa un’auto sostitutiva con contratto di noleggio a carico del venditore, non possa pretendere una nuova vettura in proprietà in sostituzione di quella ferma in officina per la riparazione, perlomeno fino a quando il venditore gli assicuri la fruizione dell’auto sostitutiva e non manifesti al consumatore l’impossibilità della riparazione dell’auto.
Questo il testo del nostro parere: in base a quanto previsto dall’art. 135 bis del D.L.vo 206/2005 (cd. codice del consumo), in caso di difetto di conformità del bene di consumo acquistato, l’acquirente – consumatore ha diritto al ripristino della conformità; ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati.
Quando il venditore si faccia carico della riparazione e nello stesso tempo assicuri all’acquirente una sostituzione del bene di consumo risultato viziato, secondo il nostro parere, il venditore impone al consumatore una scelta obbligata.
Nel definire il ripristino di conformità, la legge limita il diritto del consumatore ad una scelta che non sia “impossibile o rispetto al rimedio alternativo non imponga al venditore costi sproporzionati”; fino a quando il venditore assicuri al consumatore l’utilizzo gratutito di un bene “sostitutivo” escludendo allo stesso agni altro disagio, il consumatore, secondo il nostro parere, si trova in una situazione di scelta indotta che non ammette alternative.
La situazione, però, è destinata a cambiare qualora il venditore decidesse di rinunciare alla riparazione e alla concessione del bene sostitutivo; in questo caso risulterà leso il diritto del consumatore al ripristino della conformità e potranno essere esperiti ulteriori rimedi per la tutela delle ragioni dell’acquirente consumatore.
A questo proposito dobbiamo ricordare che il sistema di tutele dell’acquirente di beni mobili di consumo, è incentrato su due livelli: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme, come abbiamo visto; il secondo è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo. Detti livelli sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l’ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell’interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo, in un’ottica di equilibrio, con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio, ove esso lo esponga ad un costo eccessivo.
Il passaggio dal rimedio ripristinatorio a quello ablativo totale o parziale del contratto opera nelle ipotesi di cui all’art. 130, comma 7, del codice del consumo, nel caso di mancata o inesatta eliminazione delle difformità; e quando il bene risulti affetto da un vizio di conformità di lieve entità, al consumatore è perfino preclusa la possibilità di invocare tanto l’actio quanti minoris tanto l’azione redibitoria (CASS.22/11/2023 n.32514 in motivazione).
Nella disciplina consumeristica, quindi, il legislatore ha distinto tra rimedi primari e rimedi secondari ed ha imposto al consumatore di procedere dapprima con l’azionare i rimedi primari; il consumatore dovrà quindi rispettare la gerarchizzazione imposta dalla legge sui rimedi rimanendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l’ordine dei rimedi in via progressiva; il consumatore può chiedere “in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non fosse possibile, ovvero fosse manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari, che non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie” (Cass. 03/06/2020, n. 10453); vi è subordinazione di una classe di rimedi ad un’altra; i rimedi non sono tra loro alternativi; il consumatore ha l’onere di avvalersi prima dei rimedi primari e, solo una volta che questi si rivelino inidonei a risolvere il problema, egli può ricorrere ai rimedi secondari (Cass. 25/08/2022, n. 25417) che, si ripete, “non sono altro che la riproposizione in materia consumeristica delle tradizionali azioni edilizie” (Cass. 3/06/2020, n. 10453; Cass. 14/10/2020, n. 22146; Cass. 7/02/2022, n. 3695).
Occore ricordare inoltre che è il consumatore ad essere gravato dall’onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato”; e che tale onere risulta agevolato essendo il consumatore assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità” (Cass. 4/07/2022, n. 21084).
SERGIO ROMICE
“Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto”.