Gaius “Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto”.

L’espromissione

Si ha espromissione quando un terzo (espromittente), di sua iniziativa promette spontaneamente (assumendone l’obbligazione) al creditore (espromissario) di pagargli il debito di un’altra persona (espromesso).

È necessario che l’intervento del terzo rispetto al creditore non richiami in nessun modo eventuali rapporti o accordi dell’espromittente con il debitore originario; la spontaneità dell’intervento  vuol significare soltanto che per aversi espromissione non devono entrare nell’accordo i motivi che hanno determinato l’espromittente ad assumere l’obbligazione con il creditore (eventuale presenza di mandato o anche di delegazione del debitore originario non escludono l’espromissione se tali non vengono manifestati all’esterno).

L’espromissione è un contratto (non è un negozio unilaterale). È un contratto unilaterale (TORRENTE SCHLESINGER, Manuale del diritto Privato, MILANO,2021,423);  l’accordo di espromissione si perfeziona nel momento in cui il creditore viene a conoscenza della volontà del terzo senza necessità di un suo atto di accettazione (CASS.24891/2009); l’espromissione, quale contratto da cui discende una sola obbligazione, quella derivante dall’assunzione del debito altrui (CASS.8622/2006), risulta inscrivibile entro il perimetro applicativo dell’art. 1333 cod. civ. (NAPPI, Delle obbligazioni, artt. 1218-1276 a cura di Cuffaro, nel Commentario Gabrielli, Utet, 2013, sub art. 1272, 897; SACCO, Il contratto, nel Trattato Vassalli, VI, 1, 2a ed., Utet, 1975, 32) e passibile pertanto di concludersi quando, decorso il termine richiesto dal proponente, nonché dagli usi e dalla natura dell’affare,  non sia intervenuto il rifiuto dell’oblato (CASS.21102/2021).

Non è un contratto a favore di terzo; nell’espromissione non sono rinvenibili i tratti caratteristici del contratto a favore di terzo come la dichiarazione di volerne profittare del terzo.

È un negozio causale e non astratto e la causa consiste nell’assunzione spontanea del debito altrui.

È anche un contratto a prestazioni corrispettive.

L’espromissione si distingue dalla fideiussione. La fideiussione è un contratto con il quale si costituisce una garanzia personale mentre con l’espromissione il terzo espromittente assume l’obbligo altrui. La fideiussione è ammissibile anche per un debito futuro; l’espromissione richiede l’esistenza di un debito attuale. La fideiussione non richiede la spontaneità nell’assunzione della garanzia; l’espromissione richiede che l’espromittente assuma l’obbligo senza esservi costretto. Nel dubbio occorre propendere per la fideiussione che è il negozio meno gravoso per l’obbligato stante l’assunzione della posizione di debitore principale da parte del terzo nell’espromissione.  

nel nostro caso occorre chiarire se e in che modo possa realizzarsi un’espromissoione mediante testamento

il creditore Caio intende far assumere il debito di Tizio dall’amico Sempronio.

per otternere questo risultato potrebbe

SERGIO ROMICE


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