Ci è stato richiesto un parere sul seguente caso: Tizio è proprietario di una casa in campagna e per accedere alla pubblica via deve, percorrere la parte finale di una strada privata, dell’estensione di circa tre chilometri, che collega con la pubblica via anche altri appezzamenti di terreno agricolo, di proprietà di terzi; poichè la strada necessita di manutenzione essendosi formate delle buche profonde, Tizio vuole sapere chi debba provvedere alla manutenzione della strada; egli è disponibile a intervenire a proprie spese sul pezzo di strada che collega la sua casa alla pubblica via.
Riteniamo che alla manutenzione della strada privata, non aperta all’uso pubblico, siano tenuti i comproprietari della strada che si identificano nei proprietari dei terreni che si servono della strada per accedere alla pubblica via; riteniamo, inoltre, che tali proprietari debbano istituire un associazione o un consorzio per la gestione della strada.
QuI di seguito il testo del nostro parere.
La strada vicinale è anche chiamata strada interpoderale.
Si tratta di una strada di proprietà privata che, a seconda delle sue caratteristiche, può conservare l’uso privato o essere assoggetta all’uso pubblico.
La strada vicinale ad uso privato è detta anche via agraria.
Essa risponde alle esigenze della coltivazione e dell’industria agricola e la sua costituzione avviene mediante conferimento di suolo (cd. collatio agrorum privatorum) o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una comunione (communio incidens), per la quale il godimento della strada non è iure servitutis ma iure proprietatis e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà.
L’obbligo di gestione e manutenzione della strada vicinale ad uso privato incombe unicamente sui comproprietari.
A tal fine questi, se lo ritengono opportuno, possono anche costituire un consorzio facoltativo per la suddivisione delle spese cui, su base volontaria, può partecipare anche il Comune.
Le strade vicinali sono costituite ex collatione privatorum agrorum, ossia mediante il conferimento di aree da parte dei proprietari di fondi latistanti e di fondi in consecuzione.
Le strade vicinali assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini.
In tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali così come previsto dall’art. 2, 6 comma lettera d, d.lgs. n. 285/1992; e per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione, potendo promuovere d’ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126, (unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada), obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela [Diritto Amministrativo, I principi, Tomo 1°, Pietro Virga, Casa Ed. Giuffrè editore – Milano 6 ed.].
| si riporta l‘Art. 14 L.126/1958 (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico). La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto. N.B. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall’Avviso di Rettifica (in G.U. 9/2/1993, n. 32) ha confermato l’abrogazione del presente provvedimento ad eccezione dell’art.14. |
Dunque, sono vicinali pubbliche, le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito.
In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latistanti, mentre l’ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell’art. 825 c.c..
Tale diritto può costituirsi nei modi più svariati, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell’ “immemorabile”, cioè dell’uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della “dicatio ad patriam”, che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all’uso collettivo
| CASS.n.12181/1998 La c.d. Dicatio ad patriam ha come suo indefettibile presupposto, l’asservimento del bene all’uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell’accessione invertita. |
Quindi riguardo alle strade vicinali, rileva se esse siano inquadrabili nell’ambito pubblicistico o privatistico, trattandosi di un settore del diritto che, a fronte di un vastissimo numero di casi pratici, rimane alquanto dubbio, a cominciare dal concetto stesso di strada vicinale (ovvero interpoderale, dal momento che originariamente erano destinate prevalentemente al servizio dell’agricoltura), a causa della loro origine e storia, quasi sempre risalenti nel tempo, tanto da perderne spesso le tracce, al di là del dato normativo di cui all’art. 3, D.L.vo 285/1992. n. 285/1992 rubricato “Definizioni stradali e di traffico”, il quale definisce Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico (art.3 comma 1 n.52 D.L.vo 285/1992).
Nel riquadro seguente alcune sentenze della Corte di Cassazione rilevanti per la stesura del parere:
| CASS.n. 19746/2024 La strada vicinale costituita mediante collatio privatorum agrorum costituisce una forma di proprietà diffusa, caratterizzata dalla funzione primaria di godimento e dalla mancanza di espressa previsione legislativa, ma rispettosa della riserva di legge prevista dall’art. 42, comma 2, Cost. in rapporto alla funzione sociale dell’istituto dominicale. Costituisce un mero fatto giuridico (evento naturale o umano produttivo di effetti giuridici) la costituzione di una strada interpoderale mediante collatio privatorum agrorum e, come tale, non necessita di atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) ad substantiam ex art. 1350 c.c.. La creazione di una strada vicinale agraria dà luogo a una comunione incidentale, che deriva dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall’effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell’individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai princìpi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c. CASS. 11466/2021 Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata “ex collatione privatorum agrorum” e destinata all’uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati. In motivazione: con la costituzione della via vicinale ex agris collatis viene ad esistenza un nuovo bene nel quale le originarie qualità delle varie porzioni di terreno si trasformano, e si determina la perdita de iure delle proprietà individuali e la formazione della proprietà comune dell’intera strada (Sez. 2, Sent. n. 3757 del 1979). Deve richiamarsi in proposito un risalente principio di diritto affermato da questa Corte che il collegio intende ribadire: Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Nè può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all’uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati (Sez. 2, Sent. n. 444 del 1957). CASS.2751/2005 In tema di “communio incidens ex collatione privatorum agrorum”, le strade diventano oggetto di comunione a prescindere dai singoli conferimenti, nel senso che i proprietari latistanti non mantengono la proprietà della zona di terreno conferita sino alla linea mediana della strada, ma diventano comproprietari di questa per tutta la sua estensione, e ciò anche nel caso in cui, per la particolarità del tracciato, una parte della strada non risulti dal simmetrico conferimento di segmenti di terreno, ma sia costituita da un sedime in origine appartenente ad un solo proprietario. Peraltro, l’insorgenza della comunione presuppone inevitabilmente che tutti i partecipanti abbiano in vario modo o misura contribuito a conferire il sedime della strada, non essendo ipotizzabile che alla comunione partecipi un soggetto che nulla abbia conferito, a meno che non ricorra un diverso titolo negoziale. CASS.444/1957 Strade vicinali private non sono soltanto quelle formate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all’uso comune, per la necessita stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati. |
SERGIO ROMICE
“Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto”.