Gaius “Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto”.

Appunti sul neonato diritto alla riparazione (Right to Repair)

Il D.L.vo n.176/2026 (Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (26G00191), in vigore dal 22 ottobre, introduce rilevanti novità nel codice di consumo.

Tale decreto legislativo, integra la parte quarta del codice del consumo (dedicata alla sicurezza e qualità) introducendo un nuovo titolo, il titolo II bis, contenente nuove disposizioni, dall’art. 127 bis all’art. 127 undecies); introduce una nuova disposizione nella sezione del codice dedicata ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (art. 135 vecies quater) e modifica gli articoli 129, 133, 135 bis, 135 ter., 144 bis del medesimo codice del consumo.

Sono da segnalare in particolare le novità contenute negli artt. 127 quater, 127 quinques e 127 sexies, che introducono obblighi a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importatore, del distributore o del riparatore, la cui violazione può essere punita con una sanzione amministrativa così come previsto dall’art. 127 undecies (ma ritengo che l’inadempimento degli stessi obblighi possa legittimare anche un’azione risarcitoria dell’avente diritto qualora questi dimostri di aver subito un danno dall’inadempimento).

Il nuovo art. 127 undecies del D.L.vo 206/2005 introdotto dal D.L.vo 176/2026 prevede sanzioni amministrative pecuniarie variabili per il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.

Si riporta qui di seguito il testo della norma contenuta nell’art.127 undecies.

Art. 127-undecies (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’autore. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati. 3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15. 5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. 6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.

Accenniamo in rassegna alle novità contenute negli artt. 127 quater, 127 quinques e 127 sexies.

A) L’art. 127 quater riguarda il “Modulo europeo di informazioni sulla riparazione” che i riparatori “possono” offrire ai consumatori per offrire agli stessi maggiore trasparenza, chiarezza e comparabilità sulle condizioni e sui prezzi dei servizi di assistenza tecnica; la disposizione parla soltanto di “possibilità” per il riparatore, mentre, come abbiamo visto, l’art. 127 undecies,  prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative per chi contravviene tra l’altro agli obblighi di cui all’art. 127-quater.

L’interpretazione più banale, di tale apparente contraddizione, imporrebbe di ritenere sanzionabile il riparatore che, quando decide di avvalersi del modulo, non si attiene alle prescrizioni poste dall’art.127 quater.

Ma, probabilmente, non è questa l’interpretazione da dare alla regola, anche perchè, se così fosse, i riparatori, sapendo di poter incorrere in una sanzione, solo quando si avvalgono del modulo, si guarderebbero bene dall’avvalersi della possibilità offerta dall’art. 127 quater.

Probabilmente, se si pone mente a quanto precisato nel comma 7 dello stesso articolo, quella che è indicata come mera possibilità, diventa un obbligo per il riparatore; ma, sul punto, si rimanda alla dottrina specialistica che avrà cura di fornire i chiarimenti necessari.

Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 127 quater.

Art. 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione). 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all’allegato II-novies al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione. 2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente. 3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica. 4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti: a) l’identità del riparatore; b) l’indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile; c) il bene da riparare; d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta; e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione; f) il tempo necessario per completare la riparazione; g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea; h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione; i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l’installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi; l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione; m) se del caso, informazioni supplementari. 5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni. 6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall’articolo 1469-bis del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica. 7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti: a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all’articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l’identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all’articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.

B) La nuova disposizione di cui all’art. 127 quinques, stabilisce gli obblighi di riparazione gravanti sul fabbricante (o, quando il fabbricante è stabilito fuori dell’U.E., gravanti sui rappresentanti autorizzati, o, in mancanza, sugli importatori o, in ulteriore mancanza, sui distributori) la cui violazione può dar luogo all’applicazione di sanzioni previste dall’art. 127 undecies.

Tali obblighi scattano su richiesta del consumatore e sono previsti esclusivamente per i beni contemplati negli atti giuridici dell’Unione Europea di cui al nuovo allegato II decies al D.Lvo 206/2005 (codice del consumo) e scattano per il solo periodo temporale definito dagli stessi atti giuridici dell’unione europea richiamati (si tratta di alcuni dei regolamenti europei sulla progettazione ecocompatibile – Ecodesign).

I regolamenti Ecodesign dell’UE sono un universo normativo molto più ampio: il Codice del consumo ha selezionato temporaneamente solo quelli che contengono le regole specifiche per la riparazione dei beni di consumo.

L’art. 3 comma 2 del D.L.vo 176/2026 stabilisce che “Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l’adeguamento dell’allegato II-decies al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche dell’allegato II alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024”

Insomma, per verificare se esiste un diritto alla riparazione e per sapere per quanti anni esista, anche oltre il termine della garanzia legale, occorre fare riferimento agli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies al codice del consumo il cui elenco può essere nel corso del tempo aggiornato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Da segnalare che il termine del diritto alla riparazione (di solito decennale) non scatta dal momento in cui è stato acquistato il prodotto, ma dall’immissione sul mercato dell’ultima unità di quel preciso modello acquistato; il che significa che se il modello è rimasto in produzione a lungo, il diritto alla riparazione potrebbe estendersi per un periodo ancora maggiore dall’acquisto.

Quindi, in base a questa disposizione, il fabbricante è obbligato per legge a riparare fuori garanzia i prodotti per i quali esistono requisiti di riparabilità; se il fabbricante rifiuta, il consumatore può segnalare il rifiuto all’AGCM e l’’Autorità può aprire un istruttoria; ma il consumatore può anche richiedere il risarcimento del danno a lui derivante dalla rifiuto ingiustificato della riparazione.

La nuova disposizione, non ultimo, impone al fabbricante di praticare prezzi ragionevoli e di impiegare tempi altrettanto ragionevoli.

In ogni caso, il prezzo non deve essere fissato in modo da scoraggiare la riparazione.

Se il costo proposto dal produttore per riparare (ad esempio uno smartphone o una lavatrice) fuori garanzia, è pari o superiore al prezzo di acquisto di un prodotto nuovo, quel prezzo non è legalmente ragionevole.

Determinanti saranno i controlli dell’Autorità garante; se l’autorità accerterà che i prezzi dei ricambi o dell’assistenza sono usati come una “barriera economica” indiretta per aggirare la legge, farà scattare le sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro previste.

Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 127 quinques.

Art. 127-quinquies (Obbligo di riparazione). 1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo. 2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti: a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole; b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l’accesso da parte del consumatore; c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire; d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato. 3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell’Unione europea, all’obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell’Unione europea, all’obbligo adempie l’importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all’obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione. 4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione. 5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all’obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies. 6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell’Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l’uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies né le disposizioni del diritto dell’Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. 7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione europea di cui all’allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente. 8. Fatto salvo l’obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

C) La nuova disposizione di cui all’art. 127 sexies impone al fabbricante (o, se del caso, al rappresentante autorizzato, all’importatore o al distributore) di fornire informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Si tratta di obblighi che si aggiungono a quelli gravanti sul riparatore disciplinati dall’art. 127 quater.

Entrambi questi obblighi, come sopra evidenziato, sono sanzionati ex art. 127 undecies.

Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 127 sexies.

Art. 127-sexies (Informazioni sull’obbligo di riparazione). 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l’intera durata dell’obbligo di riparazione di cui all’articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

D) Si segnala anche la disposizione contenuta nell’art. 127 decies.

Questa disposizione rafforza l’efficacia delle disposizioni contenute negli artt. da 127 bis a 127 undecies, affermandone il carattere imperativo e sancendo la nullità di clausole che escludano l’applicazione delle predette disposizioni.

Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 127 decies.

Art. 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni). 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.

Il D.L.vo n.176/2026 (Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. (26G00191)), in vigore dal 22 ottobre, rafforza infine le garanzie già spettanti ai consumatori:

a) attraverso la modifica della lettera d, del comma 3 dell’art.129, che ora precisa i contenuti della garanzia di conformità estendendoli alla “riparabilità”.

Si riporta, qui di seguito, l’art. 129 con le modifiche apportate alla lettera d del comma 3.

Art. 129 (Conformità dei beni al contratto) 1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 132. 2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. 3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta)).

b) attraverso l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 133, che prevede l’estensione della garanzia di un ulteriore anno al consumatore che scelga la riparazione piuttosto che la sostituzione del bene non conforme.

Si riporta il testo dell’art. 133 con il nuovo comma 1 bis.  

Art. 133 (Responsabilità del venditore) 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
1-bis. Se, ai sensi dell’articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi. 2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. 3. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 135-bis. 4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

c) attraverso l’introduzione del comma 2 bis nell’art.135 bis che prevede l’obbligo del venditore di informare il consumatore, prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, e della possibilità di ottenere l’estensione del periodo di garanzia qualora scelga la riparazione.

si riporta il testo dell’art. 135 bis con il nuovo comma 2 bis

Art. 135-bis (Rimedi) 1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. 2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; b) l’entità del difetto di conformità; e c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’articolo 133, comma 1-bis. 3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell’articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore. 6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

d) attraverso la modifica dell’ art. 135 ter che, con riferimento ai contenuti della garanzia ora prevede:

1) che la riparazione o la sostituzione sono effettuate “a titolo gratuito” (il testo previgente diceva “senza spese”);

2) che la riparazione o la sostituzione sono effettuate “entro un periodo di tempo ragionevole” (il testo previgente diceva “entro un congruo periodo di tempo”);

3) che la riparazione o la sostituzione sono effettuate “senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene” (il testo previgente si limitava a dire “senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene”).

Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione) 1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate: a) a titolo gratuito; b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene. 2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese. 3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione. 4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione

Un ulteriore intervento di rafforzamento della garanzia dei consumatori riguarda poi, in modo specifico, i contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali operato attraverso l’introduzione dell’art. 135 vecies quater di cui pure si riporta il testo

Art. 135-vicies-quater (Sanzioni). 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l’articolo 27, commi da 2 a 15.)) 3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

Non ultimo è da segnalare l’art. 127 novies che impegna in particolare le Autorità pubbliche a dare informazioni sui diritti dei consumatori previsti nel neo nato titolo II bis della parte quarta del codice e di quelli previsti dagli artt. 129, 133, 135 bis, e 135 ter sopra indicati e sui mezzi per far valere gli stessi diritti

Art. 127-novies (Informazioni ai consumatori). 1. Nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

Sulmona 23 OTTOBRE 2026.

SERGIO ROMICE

POSTILLA

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